LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 8-07-1986
REGIONE BOLZANO (Prov.)

Interventi per la protezione degli animali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 31
del 22 luglio 1986
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 (1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove
ed assume come finalità  pubblica locale
nell' ambito delle proprie competenze la protezione
degli animali di qualsiasi genere e specie.

 

 

ARTICOLO 2

 Comitato provinciale
per la protezione degli animali
 (1) E' costituito presso la Provincia autonoma
di Bolzano il Comitato provinciale per la protezione
degli animali.
  (2) Il Comitato è  composto da:
  1) il Presidente della Giunta provinciale o da un
Assessore delegato;
  2) un zoologo od un biologo;
  3) un veterinario in servizio presso la Provincia;
  4) un funzionario dell' ufficio zootecnia;
  5) un funzionario dell' ufficio caccia e pesca;
  6) un rappresentante dell' associazione coltivatori
diretti più  rappresentativa;
  7) tre rappresentanti designati dalle associazioni
per la protezione degli animali più  rappresentative
riconosciute quali persone giuridiche di
diritto privato ed operanti nel territorio della
provincia di Bolzano.
  (3) Il Presidente della Giunta provinciale o
l' Assessore da lui delegato è  Presidente del Comitato.
  Il Vicepresidente è  eletto dal Comitato in
scrutinio segreto.  Funge da segretario del Comitato
un funzionario del Servizio veterinario provinciale.
  (4) Il Comitato provinciale è  nominato con
deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della
legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, artº
3, primo comma, lett. k), e rimane in carica per
la durata della legislatura nella quale è  avvenuta
la nomina.  Ai membri del Comitato sono corrisposti,
semprechè  ne abbiano diritto, i compensi
per la partecipazione alle sedute come previsto
dalla normativa vigente.

 

 

ARTICOLO 3

 Funzioni del Comitato provinciale
per la protezione degli animali
 (1) Il Comitato svolge funzioni di consulenza
della Giunta provinciale in materia di protezione
degli animali e può  sottoporre a questo scopo alla
medesima, proposte per la realizzazione di relative
iniziative.  Il Comitato provinciale esprime pareri
sulla concessione dei contributi di cui all' art. 5 e
sul riconoscimento delle persone giuridiche preposte
alla protezione degli animali.  Su richiesta della
Giunta provinciale rispettivamente dei singoli Assessori
il Comitato può  essere invitato a dare pareri
sugli specifici disegni di legge.

 

 

ARTICOLO 4

 Recinti per la custodi degli animali randagi
 (1) Le Unità  Sanitarie Locali sono tenute a
predisporre nel territorio di propria competenza
recinti per la custodia degli animali randagi nonchè
un servizio per la cattura dei cani ai sensi
dell' art. 84 del vigente regolamento di polizia veterinaria
( DPR 8 febbraio 1954, n. 320).
  (2) Gli animali devono essere custoditi per
almeno 5 giorni.  Qualora il proprietario non dovesse
ritirarli entro questo periodo di tempo, ne
deve essere data comunicazione ad un asilo o ricovero
per animali o ad un' associazione per la
protezione degli animali.  Questi possono prendere
in consegna gli animali entro gli ulteriori 5 giorni.
  Prima della scadenza di questi termini gli animali
possono essere uccisi solo per motivi sanitari o
per altri motivi che lo richiedono e d' intesa con
la suddetta associazione rispettivamente l' asilo o il
ricovero.

 

 

ARTICOLO 5

 Incentivazione delle associazioni
per la protezione degli animali
 (1) La Provincia incentiva le associazioni per
la protezione degli animali operanti nell' ambito
provinciale.  A tal fine la Giunta provinciale è  autorizzata
a concedere contributi annuali nella misura
massima del 50% della spesa riconosciuta.
  Alle associazioni per la protezione degli animali
più  rappresentative riconosciute come persone giuridiche
di diritto privato ed operanti nel territorio
della Provincia di Bolzano, possono essere concessi
contributi per la gestione del servizio di guardie
zoofile nella misura massima dell' 80% della spesa
riconosciuta.
  (2) I contributi sono concessi per le seguenti
attività :
  a) istituzione e gestione del servizio di guardie
zoofile di cui all' art. 6;
  b) formazione ed aggiornamento delle guardie
zoofile;
  c) iniziative nell' ambito della protezione degli
animali, per le quali viene presentato un piano
annuale organico;
  d) istituzione e gestione di asili e ricoveri per
animali e di canili.
  (3) Possono essere inoltre concessi contributi
per le iniziative culturali e di studio, di ricerca
e di informazione dell' opinione pubblica in favore
della protezione degli animali.
  (4) Le domande di contributo devono essere
presentate entro il termine da stabilirsi da parte
della Giunta provinciale.  I contributi di cui ai
precedenti commi possono essere erogati anche in
via anticipata fino all' ammontare del 50% ed il
saldo previa realizzazione dei relativi programmi
di attività .

 

 

ARTICOLO 6

 Guardie zoofile
 (1) Per garantire l' osservanza e la vigilanza
in merito alle leggi riguardanti la protezione degli
animali, il Presidente della Giunta provinciale nomina,
su proposta delle associazioni di cui all' artº
5, primo comma, guardie giurate addette alla
protezione degli animali (guardie zoofile).  Queste
persone devono essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge;  svolgono la loro funzione di
collaboratori delle associazioni di cui all' art. 5,
primo comma, in via onoraria o come attività
principale o secondaria.
  (2) Il Presidente della Giunta provinciale,
previa verifica dell' esistenza dei prescritti requisiti
di cui al TU delle leggi di pubblica sicurezza e
previa deliberazione della Giunta stessa, nomina
le guardie zoofile proposte.
  (3) Il medesimo atto di nomina, che diviene
operativo con successivo decreto di approvazione
del Questore ai sensi dell' articolo 138 del TU
delleleggi di pubblica sicurezza, approvato con
 RD 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del
relativo regolamento, approvato con RD 6 maggio
1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati
alla vigilanza ai fini della protezione degli animali
secondo quanto disposto dalla normativa vigente
in materia.
  (4) Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali
ai sensi dell' art. 357 del Codice Penale con la
qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.  Nell' espletamento
del loro servizio essi vestono l' uniforme
o portano il distintivo stabiliti dall' associazione
della quale sono collaboratori e approvati dal
Questore ai sensi dell' art. 254 del RD 6 maggio
1940, n. 635.  Si legittimano tramite l' esibizione
di una tessera munita di fotografia, richiesta dalle
associazioni di cui all' art. 5, primo comma, rilasciata
dal Presidente della Giunta provinciale e
munita dal visto del Questore.  Sulla tessera devono
essere indicati il nome dell' associazione che
ne ha chiesto il rilascio nonchè  la sua sede.
  (5) Con regolamento di esecuzione di questa
legge saranno stabilite le disposizioni per il coordinamento
del servizio delle guardie zoofile nonchè
l' istituzione di corsi abilitanti, fatto salvo il
disposto del RD 26 settembre 1935, n. 1952.

 

 

ARTICOLO 7

 Infrazioni e sanzioni amministrative
 (1) Fatte salve le norme statali di diritto penale,
saranno inflitte le seguenti sanzioni amministrative
in caso di infrazione:
  a) Sono sopratutto proibiti - fermo restando il
disposto del Codice Penale - gli atti crudeli su
animali, l' impiego di animali che per vecchiaia,
ferite o malattie non siano più  idonei
a lavorare, l' abbandono di animali domestici,
le sevizie nel trasporto del bestiame, l' accecamento
degli uccelli.  E' altrettanto proibita
qualsiasi forma di crudeltà  nell' utilizzazione di
animali.
  Chiunque non ottemperi alle suddette disposizioni
soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 100.000 a
lire 1.000.000.
  b) Fatto salvo il disposto del Codice Penale soggiace
alla stessa sanzione amministrativa di cui
alla lettera a) chi, anche per solo fine scientifico
o didattico, effettua esperimenti su animali
vivi.
  c) L' uccisione di un animale deve avvenire soltanto
per motivi giustificabili.  Chi sottopone
animali, uccidendoli, a crudeltà  o li tortura
fino alla morte o li tortura in modo che si
renda necessaria una macellazione d' urgenza,
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 100.000 a lire
1.000.000.
  d) Chi tiene animali, li trasporta o li ha in custodia
in qualsiasi altro modo, è  obbligato a
provvedere ad un trattamento adeguato alla
specie, al loro mantenimento e alla loro regolare
nutrizione nonchè  ad una sistemazione
che garantisca uno spazio vitale e di movimento
adeguato alla specie.  In caso di trasporto
gli animali devono essere sistemati in modo
da escludere possibilmente ogni lesione.  Le
gabbie per volatili devono - tranne quando
vengono usate per il trasporto, per l' allevamento
e per l' esposizione in occasione di mostre
ornitologiche - avere le seguenti misure
minime: fino a 3 animali adulti la lunghezza,
la larghezza e l' altezza della gabbia devono essere
di 6 volte superiori alle rispettive misure
dell' uccello più  grande;  se vengono tenuti più
di 3 animali, le misure minime sono in rapporto
aumentate.  I cani devono essere protetti
dalle intemperie con una tettoia ed un riparo;
  la catena deve avere una lunghezza minima di
5 metri rispettivamente di 3 metri se fissata
tramite un anello di scorrimento ed un gancio
snodabile ad un fune di scorrimento della
lunghezza di almeno 5 metri.
  Chi infrange queste disposizioni soggiace alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 30.000 a lire 300.000.
  e) Sono vietati spettacoli, gare, rappresentazioni
pubbliche ed addestramento che comportano
strazio o sevizie di animali.  In particolare rientrano
in questo divieto anche: le corse con uso
di pungolo accuminato, l' uso di collari muniti
di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni
pubbliche con l' uso di corrente elettrica
sugli animali o di gabbie per volatili troppo
strette, i combattimenti tra animali, il lancio
di uccelli acquatici in acqua, l' uso di animali
vivi per alberi di cuccagna o il loro uso come
bersaglio o simili, l' introduzione di sassi o oggetti
simili nei pesci per aumentarne il peso,
la custodia di pesci - in particolar modo in
occasione di mercati, feste e parchi di divertimento
- in acqua torbida, insufficiente e povera
d' ossigeno nonchè  le gare di pesca in occasione
delle quali si superi la quantità  massima
consentita dalla legge sulla caccia e pesca
per tutti gli altri casi.  I pesci catturati devono
essere conservati nell' acqua o uccisi subito.
  Chi infrange queste disposizioni soggiace alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 30.000 a lire 300.000, fatto
salvo il disposto dell' art. 71 del RD 18 giugno
1931, n. 773.
  f) L' avvelenamento di animali causato da acque
di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato
o dall' impiego non appropriato di prodotti
chimici nonchè  dalla mancata rencinzione
di discariche di rifiuti, è  punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma corrispondente almeno al valore del
danno causato, e che comunque non pù  essere
inferiore a lire 100.000.  Sono fatte salve
le disposizioni che regolamentano la lotta contro
i parassiti.
  g) Ai sensi del regolamento di polizia veterinaria
( DPR 8 febbraio 1954, n. 320) chiunque è
obbligato a denunciare al sindaco, direttamente
o tramite le associazioni per la protezione
degli animali, il sospetto della presenza di malattie
infettive negli animali.
  Chi viene meno a quest' obbligo, soggiace alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma nella misura prevista dal Regolamento
polizia veterinaria.
  h) Chiunque cagiona la diffusione di una malattia
agli animali - anche in violazione delle disposizioni
in materia veterinaria - soggiace alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 80.000 a lire 800.000.
  i) In caso di infrazioni previste da altre leggi
provinciali per la tutela della fauna, della selvaggina,
della natura e dell' ambiente, sono applicate
le sanzioni amministrative ivi stabilite.
  (2) Le sanzioni amministrative previste nei
precedenti commi del presente articolo possono
essere aumentate nella misura fissa, nonchè  nei limiti
minimi e massimi, con decreto del Presidente
della Giunta provinciale, previa deliberazione della
Giunta stessa, fino al 100%, in relazione alle
variazioni accertate dall' ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi
negli anni successivi a quello di entrata
in vigore della presente legge.
  (3) Il Presidente della Giunta provinciale è
autorizzato a pubblicare un testo coordinato di
tutte le norme di diritto penale e delle relative
sanzioni contenute nelle leggi provinciali e statali
per la protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 8

 Procedure per l' applicazione
delle sanzioni amministrative
 (1) Per l' inflizione delle sanzioni amministrative
si applica la procedura di cui alla legge provinciale
7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche
ed integrazioni.
  (3) Le somme riscosse saranno introitate nel
bilancio della Provincia.  La Giunta provinciale
viene impegnata ad utilizzare le relative entrate
per la promozione della protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 9

 Amministrazione ed attuazione
 (1) Il Servizio veterinario provinciale è  incaricato
dell' amministrazione e dell' attuazione della
presente legge.

 

 

ARTICOLO 10

 Disposizioni finanziarie
 (1) Per l' attuazione della presente legge sono
autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1986
le seguenti spese:
  a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi
ai membri del Comitato di cui all' art. 2;
  b) lire 250 milioni per la concessione di contributi
ai sensi dell' art. 5.
  (2) Le spese di cui alla lettera b) del comma
precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi
al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria
annuale.
  (3) Alla copertura degli oneri indicati al primo
comma del presente articolo, si provvede
come segue:
  - quanto all' onere di cui alla lett. a), mediante
utilizzo dello stanziamento previsto al capº
12125 della spesa del bilancio di previsione per
l' anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ;
  - quanto all' onere di cui alla lett. b), mediante
riduzione di pari importo del fondo globale
iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio
di previsione per l' anno 1986 (partita n. 5 dell'
allegato n. 3 al bilancio).
  (4) Nello stato di previsione della spesa per
l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti
variazioni, sia in termini di competenza che di
cassa:

 (1) Per l' attuazione della presente legge sono
autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1986
le seguenti spese:
  a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi
ai membri del Comitato di cui all' art. 2;
  b) lire 250 milioni per la concessione di contributi
ai sensi dell' art. 5.
  (2) Le spese di cui alla lettera b) del comma
precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi
al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria
annuale.
  (3) Alla copertura degli oneri indicati al primo
comma del presente articolo, si provvede
come segue:
  - quanto all' onere di cui alla lett. a), mediante
utilizzo dello stanziamento previsto al capº
12125 della spesa del bilancio di previsione per
l' anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ;
  - quanto all' onere di cui alla lett. b), mediante
riduzione di pari importo del fondo globale
iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio
di previsione per l' anno 1986 (partita n. 5 dell'
allegato n. 3 al bilancio).
  (4) Nello stato di previsione della spesa per
l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti
variazioni, sia in termini di competenza che di
cassa:
  in aumento
  Cap. 71228 - (di nuova istituzione)
Contributi per la protezione degli
animali (art. 5 della legge) COD/ 7.1-
1.5/ 2.1.162.08- 29/ Lire 250.000.000

 (1) Per l' attuazione della presente legge sono
autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1986
le seguenti spese:
  a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi
ai membri del Comitato di cui all' art. 2;
  b) lire 250 milioni per la concessione di contributi
ai sensi dell' art. 5.
  (2) Le spese di cui alla lettera b) del comma
precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi
al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria
annuale.
  (3) Alla copertura degli oneri indicati al primo
comma del presente articolo, si provvede
come segue:
  - quanto all' onere di cui alla lett. a), mediante
utilizzo dello stanziamento previsto al capº
12125 della spesa del bilancio di previsione per
l' anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ;
  - quanto all' onere di cui alla lett. b), mediante
riduzione di pari importo del fondo globale
iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio
di previsione per l' anno 1986 (partita n. 5 dell'
allegato n. 3 al bilancio).
  (4) Nello stato di previsione della spesa per
l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti
variazioni, sia in termini di competenza che di
cassa:
OMISSIS
in diminuzione:
  Cap. 102115 - Fondo globale per
far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti
legislativi in corso (spese
correnti) Lire 250.000.000
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
 Bolzano, 8 luglio 1986